Osservazioni al “Progetto
Italcementi S.p.a. di valorizzazione energetica di combustibili solidi
secondari (CSS) in parziale sostituzione dei combustibili fossili convenzionali
utilizzati alla linea di cottura del clinker”
Visto
il progetto in oggetto presentato da Italcementi S.p.A. in data 15.10.2014 alla
Provincia di Bergamo, tenuto conto che è in
corso una conferenza istruttoria V.I.A.
Premesso che la richiesta rientra nel campo dei cosiddetti “Combustibili
Solidi Secondari”, che andranno a produrre oltre il 50% del calore necessario al
forno di cottura del clinker. Per Combustibili Solidi Secondari (CSS) s’intendono
i combustibili solidi prodotti da rifiuti non pericolosi, sia di origine urbana
che speciale (compresi i rifiuti industriali), che rispettano le
caratteristiche individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e s.m.i.
Con
il presente documento intendiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione una
serie di riflessioni e osservazioni al progetto articolati su cinque aree
tematiche.
A)
SCALO
MERCI FERROVARIO.
B)
RIDUZIONE
IMPATTO AMBIENTALE DEL CEMENTIFICIO
C)
CONTROLLO
DELLA TIPOLOGIA DEL CSS IMPIEGATO E DELLA FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO
D)
PROTOCOLLO
DI SPERIMENTAZIONE
E)
ISTITUZIONE
OSSERVATORIO AMBIENTALE (art. 8 LR N°5/2010)
A) SCALO MERCI
FERROVARIO.
Italcementi
S.p.A. ha sottoscritto una convenzione con le amministrazioni comunali della
zona, in data 04.05.2012, finalizzata alla riattivazione dello scalo merci
ferroviario interno all’azienda. Allo stato
attuale questi impegni non sono ancora attuati.
Ritenuto
che trasporto ferroviario sia d’importanza primaria
per un Paese che punta a migliorare la sua capacità produttiva e di
coesione sociale ed è al contempo di gran
lunga maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale, rispetto al
trasporto su gomma.
In
considerazione di un prevedibile aumento del traffico per l’approvvigionamento
di CSS (più voluminoso
e a più basso
potere calorifico del pet-coke) riteniamo strategico che tale autorizzazione
non possa prescindere dalla preliminare attivazione dello scalo merci. Il
trasporto ferroviario potrebbe essere fin da subito applicato
all'approvvigionamento del PetCoke.
Si avrebbero una diminuzione dei costi ambientali dovuti al traffico
e all’inquinamento, ma anche di quelli sociali e
sanitari dovuti agli incidenti stradali.
Deve essere fissato un percorso con tappe certe affinché
si
giunga nei tempi più brevi possibili all’entrata
in servizio dello scalo merci ferroviario. La riduzione del traffico su gomma è
strategica
anche dal punto di vista culturale, a maggior ragione nel contesto territoriale
in cui è inserito l’impianto
di Calusco D’Adda. Gli Enti locali potranno contribuire in misura determinante
per abbreviare i tempi di attuazione dello scalo merci.
B)
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEL
CEMENTIFICIO
La sostanziale riduzione dell’impatto ambientale del
cementificio, ad oggi, è una necessità
imprescindibile,
indipendentemente dalla richiesta presentata. Una generale
riduzione delle emissioni atmosferiche è possibile
con l’impiego delle migliori tecnologie disponibili, in particolare
nei seguenti argomenti:
·
Un
incisivo intervento finalizzato all’eliminazione
o riduzione delle emissioni diffuse di polveri, responsabili dell’esposizione dei
lavoratori e dell’ambiente prossimo
allo stabilimento, derivanti da:
ü
movimentazione
nel deposito del clinker
ü
perdite
di polvere dal forno di cottura del clinker
ü
mancanza
o inadeguatezza del sistema di aspirazione localizzata nella zona di carico del
cemento nelle autocisterne
·
Abbattimento
degli Ossidi di azoto (NOx) emessi dal forno di cottura del clinker, attraverso
l’installazione, a
valle dell'attuale DeNOx termico, di un impianto DeNOx catalitico. La riduzione degli
ossidi di azoto, in una fonte emissiva importante come quella di Italcementi è di fondamentale
importanza per l’impatto ambientale.
Questa classe d’inquinanti, oltre a
contribuire alle "piogge acide" (siamo nel parco Adda Nord),
costituisce il "precursore” per la formazione
nell’atmosfera di
polveri sottili (PM10) e, per azione delle radiazioni UV solari, di formare
Ozono e il cosiddetto smog fotochimico (Alchilnitrati,
Perossiacetililnitrati PAN, ecc). I danni maggiori alla salute umana dovuti
direttamente e indirettamente alle emissioni di NOx si verificano nei
bambini: perché hanno una frequenza
respiratoria maggiore, e il sistema immunitario non è ancora completo. Su
chi soffre di asma: perché presentano difficoltà respiratorie. Provocano
allergie e irritazioni: perché il
biossido di azoto esercita il suo effetto tossico principalmente sugli occhi,
sulle mucose e sui polmoni. Sulla vegetazione: perché altera gli
equilibri ecologici e ambienta
·
Prescrizione di un sistema di limiti all'emissione degli inquinanti
dal forno di cottura del clinker espressi come flusso
di massa annuo,
basati sulla concentrazione media attesa a seguito dell'applicazione del
sistema SCR (es. NOx < 200 mg/Nm3S 10% O2; polveri
< 2 mg/Nm3S 10% O2, NH3 < 1
mg/Nm3 10% O2) con la riduzione anche delle
emissioni di microinquinanti organici.
·
Riduzione dei valori limite alla concentrazione massima degli inquinanti
emessi dal forno di cottura indipendentemente dall’impiego di CSS o altro combustibile,
ai livelli consentiti dall'applicazione delle MTD (NOx
< 400 mg/Nm3S 10% O2, polveri < 5 mg/Nm3S 10% O2, TOC
< 10 mg/Nm3S 10% O2, NH3 < 5 mg/Nm3S 10%
O2, metalli tossici D.Lgs. 133/2005 < 0,05 mg/Nm3S 10% O2,
PCDD/F < 0,05 ng/Nm3S 10% O2
comprensivi di PCB dioxin like); in
materia di smaltimento di rifiuti, si dovrà tenere conto anche dei valori
obiettivo e valori guida stabiliti dalla D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3019
sugli inceneritori di rifiuti. La
riduzione dei valori limite alla concentrazione massima è un elemento da
perseguire considerato lo stretto rapporto direttamente proporzionale tra
questi valori e la salute pubblica della popolazione. Citiamo a questo proposito l’indagine ambientale ed epidemiologica
svolta per valutare gli effetti delle ricadute di NOx, PM10 e PM2,5
emesse dai forni della cementeria Italcementi di Mazzano e Rezzato e che portò
ad un intervento di revamping che doveva ridurre le emissioni del 75%; l'indagine
epidemiologica in particolare ha dimostrato un aumento dei ricoveri ospedalieri
nelle zone di ricaduta degli NOx, sia negli adulti che nei bambini. Le
conclusioni dello studio indicano che per immissioni inferiori a 110
microgrammi metro cubo si sarebbero potuti evitare 105 ricoveri, pari al 38%
del totale. Per questo motivo riteniamo che si debbano attivare le procedure
previste dal Ministero della Salute (Decreto del 24 aprile 2013) per la
valutazione del danno ambientale.
·
Nuovi limiti autorizzativi al flusso emissivo
(orario/giornaliero/annuo basato sulle portate e concentrazioni effettive)
degli inquinanti responsabili, in via diretta (es. polveri) e indiretta (NOx,
SO2, NH3, HCl, HBr) alla formazione di PM10
nell'atmosfera; il flusso emissivo futuro dovrà essere
inferiore a quello attuale.
·
Attivazione
di una procedura di monitoraggio, con cadenza mensile, dei
microinquinanti organici (in particolare gli organici alogenati, IPA) e
bimestrale per i metalli tossici.
C) CONTROLLO TIPOLOGIA CSS IMPIEGATO E DELLA FILIERA DI
APPROVVIGIONAMENTO
•
Limitazione dell'autorizzazione all'utilizzo delle
tipologie di CSS con contenuto di metalli tossici D.Lgs. 133/2005 inferiore o
uguale a quello del PetCoke (pesato rispetto al potere calorifico) al fine di
non aumentare l'emissione dei metalli tossici; con la stesura di procedure
rigorose di accettazione o restituzione del carico basate sui dati forniti dal
fornitore accompagnati da analisi della composizione su campioni
rappresentativi
•
Introduzione della tracciabilità dei combustibili
utilizzati
(siano essi CDR, CSS, coke di petrolio o petcoke ) dal produttore all’utilizzatore. L’autorizzazione all’utilizzo del CSS
non può prescindere dall’analisi di disponibilità territoriale ovvero
di un bacino predeterminato di produzione del combustibile - non rifiuto.
•
Introduzione di procedure che indichino le modalità di gestione dei
rifiuti combustibili CSS che assicurino che l'aumento dei quantitativi utilizzati,
in sostituzione del PetCoke, non comporti aumento dell'inquinamento
atmosferico:
•
Fissazione di limiti alla quantità oraria di CSS
utilizzabili;
i limiti saranno espressi per ogni tipologia di RSS in relazione al tasso
massimo di sostituzione del fabbisogno termico attualmente soddisfatto
interamente dal combustibile solido PetCoke
• Vincolo
all'utilizzo di CSS disponibili nel
bacino provinciale prima
di poter accedere a fornitura extra provinciali.
D)
PROTOCOLLO
DI SPERIMENTAZIONE
Stipula di un
protocollo di sperimentazione, come avvenuto in passato e come
avviene in analoghe situazioni sia in Italia che nel resto d’Europa, che
verifichi l’effettivo
miglioramento delle emissioni a seguito della progressiva sostituzione del
combustibile nel forno di cottura del clinker; dovrà essere verificato
anche che diminuiscano o comunque non aumentino le emissioni dei
microinquinanti organici e dei metalli pesanti tossici.
E) ISTITUZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE (LR N°5/10)
Riteniamo che, in caso di
pronuncia di compatibilità ambientale positiva con tutte le prescrizioni e le
condizioni di cui ai punti precedenti, sussistano le condizioni previste
dall’art. 8, comma b, della Legge Regionale n.5/10 in materia di VIA per
l’istituzione di “Osservatorio Ambientale”.
Lo scopo di tale
organismo, sarà quello di verificare l’ottemperanza del progetto esecutivo alle
prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale; di verificare la
corretta attuazione del protocollo di sperimentazione; di valutare i risultati
del monitoraggio e la loro corretta divulgazione al pubblico.
Si chiede fin da ora che
alle attività dell’Osservatorio sia garantita la possibilità di partecipare, in
qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi
diffusi, come previsto dalla suddetta
norma.
L’Osservatorio
Ambientale potrà anche valutare gli esiti dei monitoraggi periodici che
Italcementi svolge sulle cave di Monte Giglio e Colle Pedrino, in ottemperanza
agli obblighi previsti dal decreto VIA n.8347 del 11.04.2001, riconfermati con
il più recente decreto VIA n.8596 del 25.08.2009